Cosa succede quando viene conferita una posizione bancaria estera ad un trust non residente? Considerazioni sulla Voluntary Disclosure

marco zoppi

Come trust company non residente in Italia ci è stato ultimamente richiesto un parere sommario sulla fiscalità del trust non residente in caso di conferimento di beni liquidi mantenuti in istituti fuori dall’Italia e regolamentati attraverso la recente voluntary disclosure.

Allo scopo di garantire un corretto advisor fiscale sulla struttura del trust richiesta, abbiamo dovuto fare un’analisi più approfondita che va oltre le leggi vigenti in materia, ed enunciate nella convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la legge del 16 ottobre.

Riteniamo fondamentale esaminare in maniera dettagliata sia le interpretazioni delle norme fatte dall’Agenzia dell’Entrate, attraverso le numerose circolari emesse a riguardo, che si traduce in giurisprudenza.

L’esperienza derivante da questa costante analisi si è dimostrata essenziale per costituire trust perfetti e solidi.
L’istituto del trust è largamente diffuso nelle pianificazioni successorie dei paesi anglosassoni, di derivazione common law. L’istituto è invece estraneo agli ordinamenti di tradizione romanistica come quello italiano. Per questa ragione, il trust si può prestare a utilizzi strumentali di carattere elusivo. Ecco perché la”gestione finanziaria li guarda spesso con sospetto e li distingue in due tipologie: quelli cosiddetti interposti e quelli genuini.

• Il trust non residente interposto, viene considerato come una mera interposizione di tipo fiduciario, con la conseguenza di essere totalmente assoggettato al regime fiscale italiano.

• Il trust non residente genuino, invece, viene valutato come un soggetto estero a tutti gli effetti e fruisce dei vantaggi del relativo status.

Aspetti fiscali del conferimento in un trust non residente di un conto regolarizzato all’estero
Chiarite nel dettaglio tutte le condizioni che i trust stranieri devono soddisfare per poter essere considerati genuini da parte del fisco italiano, siamo in grado di esaminare gli aspetti attinentialla fiscalità nel caso del conferimento in un trust non residente di un conto regolarizzato in un paese che non sia l’Italia ad esempio per effetto di procedure VoluntaryDisclosure
le tasse che dobbiamo analizzare sono:

• Tassa di una donazione

• IRPEF– compilazione del quadro RW

 

Imposta di Donazione
I conferimenti in trust in Italia sono soggetti alla tassa di donazione.
L’imposta e’ dovuta dai beneficiari della donazione (ovvero da chi riceve la donazione) in conformità con le stesse disposizioni previste per l’imposta di successione e con le stesse franchigie sotto evidenziate:

• Coniuge e i parenti in linea retta (figli– genitori e in generale ascendenti e discendenti)
4% con franchigia fino a 1.000.000 euro di valore dell’eredita’.

• Fratelli e le sorelle del 6% con una franchigia di 1.000.000.

• Altri parenti fino al 4 grado, affini in linea retta affini in linea collaterale fino al 3 grado, il 6% senza franchigia.

• Tutti gli altri soggetti 8% senza franchigia

• In caso di beneficiario portatore di handicap grave la norma di sale a 1.500.000 euro

L’ imposta non è dovuta, nel caso preso in considerazione, in quanto non richiede la registrazione in Italia per i beni conferiti all’ estero in trust non residente.. L’art. 3 della convenzione dell’Aja sancisce chiaramente:“… il conferimento se formato all’estero sfugge all’obbligo di registrazione obbligatoria.”

Evidenziamo, inoltre, che il tributo stesso presuppone l’obbligo di registrazione notarile che è limitata agli atti formati per iscritto nel territorio italiano.

Inoltre, anche nei casi di conferimento di beni mobiliari in trust residenti non è usuale registrare il conferimento. Ciò in considerazione del fatto che il trasferimento di beni deve essere, se specificato nel trust deed (le regole del trust), funzionale alla copertura finanziaria per l’attività del trust.

 

Quadro RW: cos’è?
La norma obbliga il contribuente italiano a dichiarare tutti gli investimenti o le attività di natura finanziaria detenute fuori dall’Italia nel quadro RW (Articolo 44 del TUIR) della dichiarazione dei redditi. A tal fine si rileva, come tale indicazione non sia necessaria. Il motivo deriva dal fatto che le somme trasferite non sono più riferibili al settlor, in quanto conferite al trust allo scopo di alimentare trust fund per la sua attività.

Occorre domandarsi se tali asset possono dirsi investimenti o di attività detenuti all’estero dal disponente?
La risposta è assolutamente negativa, poiché con l’atto di dotazione il disponente ha perso la titolarità e la disponibilità di somme, che entrarono a far parte dei beni del trust, su cui il trustee ad avere la forza a disposizione è assolutamente discrezionale.

I Plus di Global Capital Trust

• è specializzata nella costituzione e amministrazione di Family Trust.

• è una Trustee Company sotto il diretto controllo diretto e la regolazione della FINMA– l’autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.

• è una Trust Company non residente.

 

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