Legge Quadro sul Volontariato, dal 1991 il riferimento legislativo del Terzo Settore
Per la maggior parte delle persone il volontariato è un’attività benefica prestata al servizio dei bisognosi, o di una buona causa sociale, ambientale o legata alla salute, ma per i giuristi il cosiddetto Terzo Settore è anche un’entità riconosciuta dalla legge italiana.
La L. 266/91, «Legge Quadro sul Volontariato», compie in questo mese di agosto ben 25 anni e vale la pena di ricordarne alcuni importanti principi che, oggi come allora, rimangono il fulcro delle attività di volontariato.
Nell’Art. 1 si legge ad esempio che il nostro paese riconosce il «valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo», promuovendone inoltre lo sviluppo. L’Art. 2 specifica invece cosa sia esattamente identificabile come volontariato, ovvero un’attività «prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, (…) senza fini di lucro (…) ed esclusivamente per fini di solidarietà».
Nell’Art. 3 viene data poi una definizione delle organizzazioni di volontariato, ovvero quelle entità che svolgono le attività specificate dall’Art. 2 avvalendosi «in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti».
A proposito di membri di organizzazioni di volontariato, la Legge Quadro affronta anche la questione assicurativa all’Art. 4 in base a cui tutte le OdV devono «assicurare i propri aderenti, (…) contro gli infortuni e le malattie (…) nonché per la responsabilità civile verso i terzi».